In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54 comma 5 DPR n. 131/1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’ art. 7 Legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
Cassazione Civile ordinanza n. 29402 del 7-12-2017
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