Essendo la cartella esattoriale un titolo la cui formazione prescinde dalla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti e la cui motivazione, di conseguenza, può legittimamente caratterizzarsi in maniera sintetica, all’esito dell’opposizione – che introduce un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dalla pienezza del contraddittorio – le parti sono tenute ad ottemperare agli oneri di allegazione, prova e contestazione scaturenti dalle rispettive posizioni sostanziali.
Come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto.
In altre parole, anche nei procedimenti di opposizione contro l’iscrizione a ruolo è la parte opposta ad assumere il ruolo di attore sul piano sostanziale, con i conseguenti oneri di allegazione e di prova incombenti appunto su chi agisce in giudizio.
D’altronde, è la stessa configurazione legale di tali giudizi impugnatori a confermare tale conclusione, non essendo esigibile che l’opponente – nel breve termine perentorio di 40 giorni a far tempo dalla notificazione della cartella di pagamento (che è l’atto finale a contenuto vincolato, sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell’iscrizione a ruolo, da comunicare al contribuente, ma privo di una vera e propria motivazione e che, comunque, non deve contenere l’indicazione di tutti gli atti precedenti e presupposti su cui si fonda l’iscrizione) – appresti tutte le sue difese nel merito e si accolli per di più l’onere di allegare e dimostrare perché la pretesa fatta valere dall’ente previdenziale sia priva di fondamento.
Di regola, perciò, l’opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa, attendendo che l’opposto fornisca la prova del suo credito, precisamente come avviene nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali – sotto il profilo in esame -presentano evidenti analogie con i giudizi di opposizione a cartella esattoriale.
Da tali premesse deriva che l’opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa e che spetta all’opposto fornire la prova del suo credito.
Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.ssa Antonia Salamida , sentenza del 24-11-2017